Cicli e Gann in sinergia: FTSE Mib Future 19 Agosto 2011

Scritto il alle 23:58 da ettore61

Analisi Tecnica

Dopo ben tre tentativi di rompere l’area dei 16000 facendo minimi crescenti (in una sorta di triangolo ascendente di brevissimo) ecco arrivare la botta ribassista con una pesante long black candle che stronca sul nascere la possibilita’ di rotture rialziste.
Sinceramente l’entita’ del minimo non me lo aspettavo e questo apre scenari che portano ad un possibile minimo inferiore a 14185.
Tutto dipendera’ dalla tenuta dei supporti a 14780 e 14585 e, in questo caso, si aprirebbe la strada per un possibile trading-range di consolidamento. Si vedra’ in seguito da che parte ne uscira’ dandoci indicazioni se e’ di continuazione o inversione …essendo al bottom di tutto il movimento demtro pero’ and un trend ribassista.
Solamente chiusure sopra area 16150/16200 (uscita rialzista del possibile trading-range) consentirebbero estensioni verso 17000/17300..
Vediamo come si sviluppera’ il discorso.
Halfway (resistenza) per domani a 15375.

Sul fronte Ichimoku dell’indice non vi e’ alcun segnale di possibile inversione essendo il prezzo sotto la nebbia e la linea rossa (Tenkan Sen) sotto la marrone (Kijun Sen) …

Setup e Angoli di Gann

Annuale: ultimo setup 2010 (range 17910/24075), prossimo 2012.
Mensile: ultimo setup luglio (range 17370/20610), prossimo settembre/ottobre
Settimanale: ultimo 1/5 agosto, prossimo 22/26 agosto, 5/9 settembre, 26/30 settembre
Giornaliero: ultimo 11 agosto, prossimi 18 agosto, 22 agosto, 24 agosto, 29 agosto

Angoli mensili: 14220, 15380, 16030, 17300, 19750
Angoli settimanali: 14400, 15550, 16400/560, 17780
Angoli giornalieri : 14630, 14890, 15120, 15380

Grafici: square giornaliero, square settimanale, setup settimanale, setup mensile

Migliori Siti

Dettagli cicliegann.finanza.com/

137 commenti Commenta
dirkpitt
Scritto il 20 Agosto 2011 at 16:00

Ciao a tutti! Avrei una domanda: qualcuno di voi sa o ha capito se il divieto di vendite allo scoperto è applicato anche a futures e mini futures? Grazie a chi mi risponderà

Balla coi Lupi
Scritto il 20 Agosto 2011 at 16:30

dirkpitt@finanza: Ciao a tutti! Avrei una domanda: qualcuno di voi sa o ha capito se il divieto di vendite allo scoperto è applicato anche a futures e mini futures? Grazie a chi mi risponderà

che io sappia solo i finanziari cioe’ banche e assicurativi

fai una prova ad un prezzo fuori forchetta e vedi se lo passa o non lo passa …. 🙄

aleale
Scritto il 20 Agosto 2011 at 17:15

dirkpitt@finanza:
Ciao a tutti! Avrei una domanda: qualcuno di voi sa o ha capito se il divieto di vendite allo scoperto è applicato anche a futures e mini futures? Grazie a chi mi risponderà

Delibera n. 17902

Misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTA la Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob, per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto, temporaneamente, un regime obbligatorio di comunicazione delle posizioni nette corte detenute su titoli azionari;

CONSIDERATA la straordinarietà delle condizioni di mercato rilevate nelle sedute del mese di agosto 2011, caratterizzate da un rilevante incremento della volatilità, con particolare riferimento alle azioni del comparto finanziario;

RITENUTO non più sufficiente, alla luce delle mutate condizioni di mercato, il regime di comunicazione delle posizioni nette corte, adottate con la citata Delibera n. 17862;

CONSIDERATE le analoghe misure restrittive in materia di posizioni nette corte adottate l’11 agosto 2011 dalle competenti Autorità di Francia, Belgio e Spagna;

RITENUTO che per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori sia necessario e indifferibile, tenuto conto dell’evolversi della situazione di mercato, introdurre temporaneamente misure restrittive in materia di posizioni nette corte;

D E L I B E R A:

1. E’ fatto divieto di assumere posizioni nette corte ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday, in relazione al capitale degli emittenti inclusi nella lista pubblicata sul sito internet della Consob.

2. Il divieto di cui al punto 1 si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.

3. Le presenti disposizioni non si applicano all’attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all’attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).

Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 09.00 del 12 agosto 2011 e resteranno in vigore per 15 giorni.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Roma, il 12 agosto 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

Allegato – Emittenti oggetto della delibera n. 17902 del 12 agosto 2011

Azimut Holding

Banca Carige

Banca Finnat

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Intermobiliare

Banca Monte Paschi Siena

Banca Popolare Emilia Romagna

Banca Popolare Etruria e Lazio

Banca Popolare Milano

Banca Popolare Sondrio

Banca Profilo

Banco di Desio e Brianza

Banco di Sardegna Risp

Banco Popolare

Cattolica Assicurazioni

Credito Artigiano

Credito Emiliano

Credito Valtellinese

Fondiaria – Sai

Generali

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

Mediolanum

Milano Assicurazioni

Ubi Banca

Unicredit

Unipol

Vittoria Assicurazioni

bollinger96
Scritto il 21 Agosto 2011 at 00:36

aleale,
RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI IN MATERIA DI VENDITE ALLO SCOPERTO

Versione aggiornata al 18 agosto 2011 con riferimento alla delibera n. 17902 del 12 agosto 2011

Con riferimento alle tematiche di seguito elencate, si rimanda alle considerazioni fornite nelle Istruzioni e nelle FAQ inerenti alla Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 in materia di reporting delle posizioni nette corte, fermo restando che l’obbligo di comunicazione previsto dalla Delibera n. 17862 è stato affiancato dal divieto di assumere o incrementare le posizioni nette corte di cui alla Delibera n. 17902:

a) calcolo della posizione netta corta (Istruzioni in merito alla Delibera n. 17862);

b) tipologie di strumenti finanziari che devono essere ricompresi nel calcolo della posizione netta corta (domanda n. 2 delle FAQ della Delibera n. 17862);

c) operazioni concluse fuori mercato (domanda n. 3 delle FAQ della Delibera n. 17862);

d) operazioni di prestito titoli (domanda n. 4 delle FAQ della Delibera n. 17862);

e) definizione di delta (domanda n. 5 delle FAQ della Delibera n. 17862);

f) esenzione per market maker, specialist e liquidity provider (domanda n. 6 delle FAQ della Delibera n. 17862);

g) livello di consolidamento delle posizioni per i soggetti giuridici (domanda n. 8 delle FAQ della Delibera n. 17862).

1. A chi si applica il divieto?

Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 3 della Delibera (market maker, specialist e liquidity provider).

2. Quali sono le azioni per le quali è previsto il divieto di assumere posizioni nette corte?

Il divieto si applica alle azioni incluse nell’elenco disponibile sul sito internet della Consob.

3. Sono consentite operazioni in derivati su indice se l’indice sottostante il derivato include strumenti finanziari oggetto del divieto?

Gli investitori (non esentati) con posizioni lunghe aperte sul mercato azionario o su di un paniere di azioni tra quelle incluse nell’elenco ex Delibera n. 17902 possono coprire il relativo rischio mediante operatività in derivati su indice.

In relazione a ciò, la Consob permette l’assunzione di posizioni nette corte in strumenti finanziari oggetto di divieto, che possono rinvenire dalla negoziazione di derivati su indice, purché siano marginali e a patto che la negoziazione dell’indice sia finalizzata a coprire il rischio di mercato complessivo del proprio portafoglio.

Sono, tuttavia, vietate strategie operative che combinano l’operatività in derivati su indice con altre transazioni allo scopo di aggirare il divieto di vendite allo scoperto.

Un esempio di strategia operativa su derivati su indice che comporta l’assunzione di una posizione netta corta vietata può essere la seguente:

– acquistare contratti future su singoli titoli azionari non oggetto di divieto; e successivamente

– vendere contratti future su un indice che includa fra i suoi costituenti sia titoli azionari non oggetto di divieto – a fine di copertura rispetto alle operazioni di cui al punto precedente – sia titoli azionari oggetto del divieto.

4. Cosa deve verificare un investitore prima di vendere strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore delle azioni incluse nell’elenco ex Delibera n. 17902?

Prima di disporre un ordine, sia esso in vendita che in acquisto, l’investitore (non esentato) deve essere sicuro che gli strumenti finanziari venduti o acquistati non creino né incrementino una posizione netta corta.

Assumere o incrementare una posizione netta corta durante la giornata di negoziazione è vietato, perfino se l’investitore intende chiudere la posizione prima della fine della giornata di negoziazione.

5. Cosa deve fare un investitore che aveva aperto una posizione netta corta prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 17902?

In relazione ad una posizione netta corta aperta prima dell’entrata in vigore della Delibera, l’investitore (non esentato) può mantenerla invariata o ridurla. Non può in nessun caso incrementare la posizione corta netta.

Se un investitore ha immesso, prima dell’entrata in vigore della Delibera (ore 9:00 del 12 agosto 2011), un ordine che avrebbe creato o aumentato una posizione netta corta, e l’ordine non è stato eseguito all’entrata in vigore della Delibera, l’investitore è tenuto a cancellare l’ordine.

6. La Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, che prevedeva il reporting delle posizioni nette corte, è ancora in vigore?

Si. Conseguentemente, con riferimento alle azioni incluse nell’elenco ex Delibera n. 17902, è previsto sia un divieto di aprire o incrementare le posizioni nette corte, sia un obbligo di reporting verso la Consob in caso di variazione (di fatto, ammessa unicamente in diminuzione) delle posizioni nette corte aperte precedentemente.

7. Qualora un emittente incluso nell’elenco ex Delibera n. 17902 abbia emesso sia azioni ordinarie che azioni di risparmio, è possibile utilizzare le prime per coprire posizioni corte sulle seconde (e viceversa)?

Si, le varie categorie di azioni dello stesso emittente rientrano nel calcolo della medesima posizione netta corta. Pertanto, è possibile acquistare azioni ordinarie e vendere azioni di risparmio, oppure acquistare azioni di risparmio e vendere azioni ordinarie. Resta fermo l’obbligo di detenere una posizione lunga prima di effettuare le vendite.

8. E’ possibile, dopo l’entrata in vigore della Delibera n. 17902, assumere una nuova posizione netta corta purché inferiore allo 0,2% del capitale sociale degli emittenti inclusi nell’elenco?

No. Dopo l’entrata in vigore della Delibera n. 17902 non è possibile assumere una nuova posizione netta corta sui titoli inclusi nell’elenco ex Delibera n. 17902, a prescindere dall’entità della posizione. Fanno eccezione le operazioni su derivati su indice, concluse per finalità di copertura, secondo quanto indicato alla domanda n. 3.

9. Il divieto ex Delibera n. 17902 si applica anche agli scambi conclusi su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) esteri?

Si. Il divieto si applica a prescindere dalla sede di negoziazione; sono pertanto incluse le operazioni concluse su MTF esteri nonché quelle eseguite over-the-counter (v. anche domanda n. 3 delle FAQ della Delibera n. 17862).

10. Se un investitore deteneva, prima dell’entrata in vigore del divieto di vendite allo scoperto, una posizione corta su un future, può, in vista della scadenza dello strumento derivato, spostare la posizione su un future con scadenza successiva (c.d. roll-over)?

Si, il roll-over di contratti future è ammesso purché non comporti l’assunzione di una nuova posizione netta corta o l’incremento della posizione detenuta precedentemente.

Ulteriori domande sull’applicazione della Delibera n. 17902 possono essere inviate a:

sdme@consob.it

zander81
Scritto il 21 Agosto 2011 at 17:47

ciao ragazzi, buona domenica,
avrei una domanda per il GIANCA:
nel caso di rottura ribassista della settimana che sta per iniziare, che target avresti per settembre più o meno?sui 13 K?

ciao grazie

gianca60
Scritto il 21 Agosto 2011 at 19:30

zander81@finanza: ciao ragazzi, buona domenica,avrei una domanda per il GIANCA:nel caso di rottura ribassista della settimana che sta per iniziare, che target avresti per settembre più o meno?sui 13 K?ciao grazie

ciao, per settembre sotto 14260 gli angoli mensili passeranno a 12700,11120.

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